Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581(1)(c) of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marsilio Orazio inadmissible due to a failure to meet specific requirements under Article 581(1)(c) of the Criminal Procedure Code. The appellant merely asserted generic excessiveness and incongruity of the sentence without providing a valid rebuttal to the lower court's detailed reasoning regarding the gravity of the conduct and the value of stolen goods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal complaining of violation of sentencing provisions or defects in the determination of the sanction is inadmissible if it lacks specific grounds and merely asserts generic excessiveness or incongruity without a valid rebuttal of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSILIO ORAZIO nato a LIMBIATE il 18/10/1969 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di MARSILIO ORAZIO rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta ed il valore significativo dei beni di cui si è appropriato il ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 20