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Ordinanza — n. 46851/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds due to lack of specific argumentation and improper legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Boujarmoune Fouad inadmissible, rejecting claims regarding the existence of intent in the crime of receiving stolen goods and the denial of mitigating circumstances. The court found the first ground of appeal aspecific because it failed to critically engage with the lower court's reasoning, which relied on the defendant's inability to justify the origin of the illicit funds. Furthermore, the court determined the second ground was partially unfounded and procedurally improper, noting that the lower court correctly applied established jurisprudence regarding the absorption of general mitigating circumstances when the minimum property damage is already factored into the aggravated form of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 62 n. 4, 648, comma secondo cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal alleging violation of law regarding the existence of intent in receiving stolen goods is inadmissible if it lacks specific criticism of the lower court's reasoning, and that general mitigating circumstances are absorbed by the aggravated form of the crime when the minimum property damage is already evaluated for that qualification.

Parole chiave

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crime of receiving stolen goods inadmissible appeal specificity of legal argumentation mitigating circumstances absorption aggravated form of crime property damage valuation Cassation jurisprudence prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 648, comma secondo cod. pen.
pen., in quanto il giudice di primo grado ha già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio
Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani
182221; Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv.
Sez. 2, n. 22454 del 16/02/2022, Mykola
266673; Sez. 2, n. 22454 del 16/02/2022, Mykola, non massimata); rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOWARMOUNE FOUAD nato il 26/04/1998 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Boujarmoune Fouad; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione è aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 1 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione degli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito in sede di legittimità; rilevato che correttamente è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto il giudice di primo grado ha già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo, cod. pen. (vedi pag. 1 della sentenza impugnata), in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione solo nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) il minimo danno patrimoniale sia stato valorizzato ai fini di tale ultimo giudizio, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta assorbita in quella (più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena) speciale di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. (Sez.

U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221; Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 22454 del 16/02/2022, Mykola, non massimata); rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 1 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024