Italian Court dismisses appeals for generic excessive sentencing claims lacking specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued that their sentences were excessive and incongruous, but the court found these claims generic and lacking the specific legal requirements mandated by procedural law. Consequently, the appeals were rejected because the lower court had adequately justified the penalties based on the objective gravity of the crimes and the personal criminality of the accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals alleging excessive sentencing are inadmissible if they merely assert generic incongruity without providing specific legal arguments or confronting the court's reasoning on the gravity of the conduct and personal criminality.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLOMO GIUSEPPE nato a LATERZA il 28/10/1969 TURSI ANTONIO nato il 03/09/1973 LEZZI LUCA nato a LECCE il 14/01/1985 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di TURSI ANTONIO, LEZZI LUCA e BELLOMO GIUSEPPE; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta e la personalità criminale degli imputati (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata), argomentazioni con cui i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembr