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Ordinanza — n. 46849/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific grounds are merely repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46849/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Agresta Natale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exercise specific powers under Article 507 of the Code of Criminal Procedure regarding criminal responsibility. The court found this complaint specific only because it merely reiterated grievances already addressed in the appellate judgment without new arguments. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was rational and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal claiming a violation of Article 507 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if the complaint is specific only by reiterating grievances already fully addressed in the appellate decision without presenting new arguments.

Parole chiave

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Article 507 Code of Criminal Procedure specificity of appeal grounds repetitive complaint inadmissibility appellate court reasoning review criminal responsibility findings esame grafologico falsità ideologica in documenti falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 507 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di AGRESTA Natale; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed al mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri di cui all'art. 507 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 507 cod. proc. pen
Letto il ricorso di AGRESTA Natale; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed al mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri di cui all'art. 507 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRESTA NATALE nato a LOCRI il 22/11/1999 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di AGRESTA Natale; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed al mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente e la superfluità della perizia grafologica richiesta dalla difesa nel giudizio di primo grado (vedi pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12