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Ordinanza — n. 46848/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late special power of attorney and unfounded constitutional complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bouaicha Salem inadmissible because the special power of attorney was submitted on September 16, 2024, after the first-instance court had already issued its declaration of inadmissibility on June 10, 2024. The appellant argued that the relevant procedural articles violated constitutional rights regarding defense and presumption of innocence, but the court found this claim manifestly unfounded. Consequently, the court ruled that the special power of attorney merely regulates the defender's accessory role without infringing the accused's personal right to appeal, ordering the dismissal of the appeal and the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter e quater cod. proc. pen.: The special power of attorney granted to a defender does not limit the accused's personal right to appeal but only regulates the concurrent and accessory exercise of the defender's authority, thus not colliding with the principle of inviolability of the right to defense or the presumption of innocence.

Parole chiave

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special power of attorney procedural inadmissibility right to appeal constitutional complaint defense rights Cassation procedure legal representation diritto al deposito

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter e quater cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi
Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone
285900 — 01; da ultimo Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAICHA SALEM nato il 15/10/1990 avverso l'ordinanza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bouaicha Salem e la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 16 settembre 2024 con la quale è stata depositata la procura speciale prodotta nel giudizio di appello; considerato che, l'accesso agli atti consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che la procura speciale a proporre appello è stata depositata in data 16 settembre 2024 e, quindi, in data successiva all'emissione dell'ordinanza declaratoria dell'inammissibilità dell'atto di appello da parte della Corte territoriale (10 giugno 2024); considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si solleva una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 581, comma 1-ter e quater cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., è manifestamente infondato; ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter e quater cod. proc. pen. non comporta alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (vedi Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900 — 01; da ultimo Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Cons stensor