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Ordinanza — n. 46847/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being specific and lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Kharkavliuk Vadym inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for receipt of stolen goods, arguing violations of specific criminal code articles regarding legal qualification and sentencing. The court rejected these claims as specific and unsupported, noting the lower court correctly applied principles regarding the value of the stolen vehicle and the absence of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 624, 648 cod. pen.; Art. 62-bis, 133, 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is specific and lacks legal merit, as the lower court's reasoning on the value of the stolen goods and sentencing discretion is sufficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific appeal rejection receipt of stolen goods sentencing discretion mitigating circumstances denial partecipazione al reato favoreggiamento reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza
2 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan
Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
2 e 3) e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla misura media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARKAVLIUK VADYM nato il 05/03/1998 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kharkavliuk Vadym; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione degli artt. 624 e 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di furto, è manifestamente infondato ed aspecifico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici; rilevato che la Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione degli artt. 62-bis, 133 e 648 cod. pen. nonché difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e non consentito; che la Corte territoriale, fondando il rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione attenuata sul valore significativo del furgone di provenienza delittuosa (vedi pag. 2 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01;

Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), che la graduazione della pena, peraltro ridotta dal giudice di appello in considerazione della giovane età dell'imputato e dell'assenza di precedenti condanne per delitti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3) e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla misura media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;

Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novemb