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Ordinanza — n. 46845/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual confrontation under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46845/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Kabdi Adil inadmissible due to a lack of specific factual confrontation regarding the sentencing. The appellant merely asserted generic excessiveness without refuting the lower court's detailed reasoning on the objective gravity of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal alleging generic excessiveness of a sentence without specific factual confrontation or refutation of the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific confrontation sentencing proportionality procedural inadmissibility criminal appeal dismissal motivi di cassazione proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso di KABDI AUL; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di KABDI AUL; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABDI ADIL nato il 25/01/1999 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di KABDI AUL; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 20