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Ordinanza — n. 46843/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible due to specific lack of motivation regarding usury crime non-existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil appeal filed by Pallitto Luciano against the second-instance judgment inadmissible. The sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning concerning the non-existence of the usury crime, was deemed specific because it merely restated generic issues already discussed and rejected by the lower court with sound legal arguments. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning adequately addressed the evidence and logical principles governing proof assessment, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A civil appeal is inadmissible if the sole ground of appeal is specific because it reiterates generic issues already discussed and rejected by the court of second instance with correct logical and legal arguments.

Parole chiave

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specific lack of motivation civil appeal inadmissibility usury crime non-existence procedural defect Court of Cassazione allegazioni insufficientemente motivate tempestività dell'inoltro opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PALLITTO LUCIANO (IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPR.DITTA CABLEMELFI) nato a ATELLA il 12/10/1955 nel procedimento a carico di: MOCCIA VINCENZO nato a MELFI il 24/03/1964 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso della parte civile Pallitto Luciano e la memoria depositata in data 25 ottobre 2024 con cui il difensore dell'imputato Moccia Vincenzo chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di usura contestato all'imputato Moccia Vincenzo, è aspecifico poiché ripropone le stesse generiche questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici. Ciò premesso deve essere rimarcato che la motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l'insussistenza del reato di usura, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12