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Ordinanza — n. 46842/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility as grounds were limited to facts outside cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Manco Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of factual evidence and an assessment of criminal responsibility, but the court found these grounds exceeded the limits of a cassation review. Consequently, the court ruled that appellate judges' factual evaluations are unchallengeable in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are based solely on factual re-evaluation or new factual parameters, as the court lacks power to re-examine evidence or substitute its own factual assessment for that of the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility factual re-evaluation limits criminal responsibility review appellate judgment scrutiny manifest illogicality standard doppia punibilità motivi di cassazione divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCO ANTONIO nato a CASARANO il 03/05/1988 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manco Antonio e la memoria depositata in data 26 ottobre 2024 con cui il difensore di fiducia del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità nonché travisamento della prova è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Co stensore