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Ordinanza — n. 46841/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal liability arguments violate Cassation preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mareoi Adel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of law regarding criminal liability for attempted money laundering and receipt, but the Court found these grounds impermissible under preclusion rules. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and legally correct, thus rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or re-examine the logical consistency of the lower court's reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability preclusion Court of Cassation limits attempted money laundering receipt crime defense procedural inadmissibility ricettazione prove acquisite illegalmente guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAREOI ADEL nato il 11/02/1974 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mareoi Adel; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per i delitti di tentato riciclaggio e di ricettazione contestati, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); rilevato che la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni della deliberazione facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (vedi, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine al reato di tentato riciclaggio e pag. 4 in relazione alla sussistenza del dolo di ricettazione in considerazione delle condizioni del ciclomotore rinvenuto nella sua disponibilità e dell'assenza di giustificazioni in ordine alla provenienza del mezzo privo di targa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembr