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Ordinanza — n. 46687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic leniency due to lack of specific mitigating factors in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Proietti inadmissible regarding the excessive sentence imposed for the crime defined in Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for generic leniency, but the Court of Appeal found the request lacked specificity because no positive evaluation elements were present. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: An appeal challenging the excessive nature of a sentence based on the lack of generic leniency is inadmissible if the lower court's reasoning demonstrates the absence of specific positive elements for mitigation.

Parole chiave

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generic leniency excessive sentence Article 385 Penal Code inadmissible appeal procedural costs attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie cosa generica

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
23891/24 Proietti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 60 cod. pen.
art. 385 cod. pen
23891/24 Proietti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTI ROBERTO nato a MORCIANO DI ROMAGNA il 05/03/1968 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23891/24 Proietti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/