Cassation court dismisses appeal as appeals lack specificity and are merely repetitive of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing regarding criminal liability and the non-punishment clause of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were deemed non-specific and merely repetitive of reasons already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal lacking specificity that merely reproduces arguments already examined by the lower court is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIAS MARCO nato a CAGLIARI il 07/05/1981 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23882/24 Saias OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità e alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2, 3); Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il