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Ordinanza — n. 46686/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appeals lack specificity and are merely repetitive of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing regarding criminal liability and the non-punishment clause of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were deemed non-specific and merely repetitive of reasons already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal lacking specificity that merely reproduces arguments already examined by the lower court is inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity repetitive arguments Article 131-bis criminal liability inadmissible appeal procedural costs Cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
23882/24 Saias OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità e alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità e alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
23882/24 Saias OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità e alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità e alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIAS MARCO nato a CAGLIARI il 07/05/1981 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23882/24 Saias OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza della responsabilità e alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2, 3); Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il