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Ordinanza — n. 46684/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Campisi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Campisi challenged a second-instance conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code, arguing regarding his liability. The court rejected these arguments because they were formulated too generally, failing to specify the legal or factual reasons supporting the criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not explicitly state the legal or factual reasons supporting the criticisms.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific facts Article 385 Penal Code Court of Cassazione procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
23855/24 Campisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
23855/24 Campisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI MARCO nato a SIRACUSA il 15/08/1976 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23855/24 Campisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla sussistenza della responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/