Ordinanza — n. 46682/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 9'1( n. 23832/24 Tronconi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva, a fronte di numerosi e significativi precedenti penali;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 46682/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23832/24 Tronconi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva, a fronte di numerosi e significativi precedenti penali;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 9'1( n. 23832/24 Tronconi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva, a fronte di numerosi e significativi precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1