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Ordinanza — n. 46679/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for excessive generic mitigation due to lack of specific arguments regarding lenient sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46679/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of fraud, arguing the sentence was excessive because generic mitigating circumstances were not granted. The court rejected this claim, noting the lower court already applied significant statutory reductions for semi-infirmity and that the appellant's arguments lacked the necessary specificity to justify a new assessment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 390 cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-granting of generic mitigating circumstances is inadmissible if the complaint lacks specificity, particularly when the imposed sentence is already particularly lenient due to statutory reductions.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances excessive sentence appeal semi-infirmity reduction inadmissible appeal fraud conviction attenuazione della pena alleggerimento della pena affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
23811/24 Cuccia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 390 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
23811/24 Cuccia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCIA ENEA GAETANO BIAGIO nato a CATANIA il 30/05/1997 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23811/24 Cuccia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva, a fronte di una pena irrogata particolarmente mite, anche in considerazione della riduzione superiore ai limiti di legge concessa in primo grado per la semi infermità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1