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Ordinanza — n. 46678/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless due to lack of specificity regarding non-prosecution argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found this ground lacked specificity. The Court ruled that the appeal merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces profiles of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity non-prosecution defense repetition of arguments court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
23803/24 Bufalo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
23803/24 Bufalo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFALO LUCIANO (CUI 031YA4U) nato a LUCERA il 22/02/1973 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23803/24 Bufalo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 1);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11