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Ordinanza — n. 46675/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless due to lack of specificity regarding non-prosecution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46675/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the sole ground lacked specificity by merely repeating arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because it offered no new substantive analysis beyond previously disallowed criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing new specific analysis.

Parole chiave

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non-prosecution claim lack of specificity repetitive arguments inadmissible appeal Article 131-bis court costs criminal procedure inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 385 cod. pen.
23793/24 Durante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 385 cod. pen
23793/24 Durante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE ADAM nato a STIGLIANO il 30/12/1982 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23793/24 Durante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5, là dove si sottolineano la durata e le modalità dell'allontanamento);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1