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Ordinanza — n. 46674/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacks specific merit arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments generic and repetitive. The court rejected the appeal because the lower court's reasoning was specific and logical, while the appellant's submissions failed to engage with the merits of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic or repetitive arguments that merely reproduce lower court censure without engaging with the merits are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal generic arguments Article 337 penal code mitigating circumstances Court of Cassation procedural admissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
23781/24 Briki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
23781/24 Briki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI HAMDI nato il 21/05/1994 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23781/24 Briki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;

Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il