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Ordinanza — n. 46671/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacking substantive engagement with appellate merit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's dismissal of specific appeal grounds regarding criminal liability and recidivism. The court rejected these arguments as generic and merely repetitive of issues already thoroughly examined by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be substantively engaged with the appellate court's reasoning; generic or repetitive complaints lacking specific counter-arguments to the merit findings result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints repetitive arguments appellate review criminal liability recidivism court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
23717/24 Truzzi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ENEA ELVIS nato a MODENA il 18/07/1990 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23717/24 Truzzi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello concernente l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice; che analoghe considerazioni valgono quanto alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello concernente la mancata disapplicazione della recidiva, giacché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il