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Ordinanza — n. 46670/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for excessive sentencing due to generic grounds lacking specific legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Lungaro's appeal against a Bologna Court of Appeal sentence inadmissible. Lungaro argued the sentence was excessively severe, but the Court rejected this claim because the grounds were too generic and failed to cite specific legal reasons or factual data. Consequently, the appeal was dismissed, and Lungaro was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in cassation must be based on specific legal or factual grounds; generic complaints citing abstract precedents without explicit reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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excessive sentencing cassation appeal generic grounds factual support legal reasoning inadmissible appeal criminal procedure sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
23710/24 Lungaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
23710/24 Lungaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO GIUSEPPE nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; I n. 23710/24 Lungaro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure, bensì facendo riferimento ad astratti precedenti giurisprudenziali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1