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Ordinanza — n. 46669/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-application of substitute penalties due to manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Remo Tomasin inadmissible regarding the non-application of substitute criminal penalties. The appellant argued for alternative sentencing, but the Court of Appeal had already addressed the lack of prerequisites for such measures in its main reasoning. The Court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly identified the defendant's high social danger and lack of remorse as disqualifying factors.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Substitute penalties are not applicable when the defendant's particular social danger and insensitivity to protected values preclude their practical implementation, rendering an appeal challenging this omission manifestly unfounded.

Parole chiave

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substitute penalties social danger criminal appeal manifestly unfounded Cassazione ordinanza penal code 337 remorse assessment sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASIN REMO nato a ARGENTA il 21/06/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23705/24 TOMASIN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto della "particolare pericolosità sociale dell'imputato e di una insensibilità o ripulsa dell'imputato stesso ai valori tutelati dall'ordinamento penale";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/