Cassation court dismisses appeal regarding prescription and substitute penalties due to special recidiva and factual justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the extinction of the crime and the application of substitute penalties. The appellant argued for prescription based on the special recidiva, but the court held that such recidiva functions as generic mitigating circumstances and does not affect the maximum penalty calculation under Article 157, Paragraph 3 of the Penal Code. Furthermore, the lower court's refusal to apply substitute penalties was upheld as it was based on specific, unreviewable factual criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69, cod. pen.; The special recidiva is equivalent to generic mitigating circumstances and does not impact the maximum penalty determination for prescription purposes; substitute penalties are not applied when factual grounds for non-worthiness are specifically justified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI FABIO nato a FAENZA il 25/03/1972 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23698/24 Pou OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale (ritenuta nel caso di specie equivalente alle attenuanti generiche), poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059);
Ritenuto che anche il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che i criteri che ne hanno sostenuto la non meritevolezza sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso