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Ordinanza — n. 46666/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the procedural objection regarding the lack of a complaint was clearly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime of injury was procedurally unprosecutable due to the absence of a formal complaint. The court rejected this claim, noting that the appellant clearly contested the aggravating circumstance of the teleological link, which makes the crime prosecutable ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: When the teleological link aggravating circumstance is clearly contested in the facts, the crime of injury remains prosecutable ex officio, rendering procedural objections based on the lack of a complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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procedural inadmissibility teleological link aggravating ex officio prosecution criminal appeal dismissal lack of complaint defense caso di rigore personale azione civile inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANIZZO FIORE nato a LAMEZIA TERME il 26/11/1980 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; »t N. 23662/24 Stanizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze attinenti alla asserita improcedibilità del reato di lesioni per la mancanza di querela sono manifestamente infondate, dal momento che l'aggravante del nesso teleologico, che rende il reato procedibile di ufficio, è con chiarezza contestata in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11