Criminal appeal dismissed for lack of argumentation regarding generic mitigating circumstances and public utility work.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fallanca Antonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant failed to provide specific arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, noting the objective gravity of the facts. Furthermore, the claim for public utility work was rejected as unfounded due to the appellant's worsening criminal tendency rather than a lack of practical feasibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990: An appeal against a criminal sentence is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments justifying a more favorable treatment regarding statutory mitigating circumstances or alternative sanctions, particularly when the lower court has adequately addressed the gravity of the facts and the offender's criminal inclination.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLANCA ANTONINO nato a CARDETO il 15/06/1971 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23653/24 Fallanca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato, dovendosi altresì considerare l'oggettiva gravità dei fatti;
Ritenuto che i motivi di ricorso, riguardanti la mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità della sanzione, là dove dà conto della "ingravescente, anziché frenata, inclinazione a delinquere"; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i