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Ordinanza — n. 46664/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46664/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46664/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPIA COSMO nato a OPPIDO MAMERTINA il 17/04/1987 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; m n. 23628/24 Zappia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46664/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23628/24 Zappia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen.;

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità impedimento di un atto dell'autorità rinuncia al dibattimento orale reati contro la volontà popolare reato di coazione corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
23628/24 Zappia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.
art. 393-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPIA COSMO nato a OPPIDO MAMERTINA il 17/04/1987 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; m n. 23628/24 Zappia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen.;

Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (là dove si sottolinea che la condotta contestata è espressione di un consolidato modus operandi); Ritenuto infine che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec