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Ordinanza — n. 46663/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mandatory sixth penalty reduction for non-appeal in summary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the mandatory reduction of one-sixth of the sentence should apply despite the existence of a pending appeal. The court rejected this claim because the statutory provision granting the reduction requires an explicit waiver of the right to appeal, which was never made in this case.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.; The mandatory reduction of one-sixth of the sentence for non-appeal in summary proceedings is conditional upon a specific waiver of the right to appeal, which must be expressly renounced by the convicted party.

Parole chiave

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summary proceedings mandatory sentence reduction waiver of appeal penalty mitigation inadmissible appeal procedural waiver criminal appeal modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
d.lgs. n. 150 del 2022

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023
150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLAK IMADDIN nato a REGGIO CALABRIA il 04/01/1999 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; è N. 2362g/24 SELLAK OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.

è manifestamente infondato, dal momento che, se è vero che in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, Pompeo, Rv. 285820) nel caso di specie non vi è stata alcuna rinuncia al già proposto appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec