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Ordinanza — n. 46662/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidivism and lack of substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Abdelghani El Hariri inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged his conviction for recidivism and the denial of substitute penalties, arguing the lower court failed to recognize specific legal facts. The court rejected these claims as repetitive, lacking specificity, or manifestly unfounded given the established lack of rehabilitative potential for the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reproduce previously examined grievances or lack specific arguments regarding statutory provisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism conviction substitute penalties denial Corte di Cassazione procedural exhaustion sanzione sostitutiva attenuazione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
23601/24 EL HARIRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
23601/24 EL HARIRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARIRI ABDELGHANI nato il 10/11/1985 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23601/24 EL HARIRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 3);

Ritenuto che anche la seconda doglianza relativa alla negata disapplicazione della recidiva è priva di specificità, avendo la Corte ampiamente argomentato circa l'attualizzazione dell'inclinazione a delinquere dimostrata dalla condotta illecita per cui è giudizio; Ritenuto infine che il motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha argomentato circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, sottolineando che "tali benefici non possiedono alcun effetto rieducativo rispetto alla personalità dell'appellante"(pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i