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Ordinanza — n. 46661/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specific legal arguments against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction and sentencing, but the court found the grievances generic and merely repetitive of issues already examined by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific legal or factual arguments to challenge the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic grievances or mere repetitions of lower court findings render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specific arguments repetitive censure procedural dismissal sanzioni pecuniarie attenuazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 114 cod. pen
Ritenuto inoltre che il terzo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla omessa pronuncia della Corte circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella ex art. 114 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACITI DANILO LUCIO nato a CATANIA il 13/12/2001 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23588/24 Raciti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice, ivi compreso l'elemento psicologico (v. pag. 5-6);

Ritenuto inoltre che il terzo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla omessa pronuncia della Corte circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella ex art. 114 cod. pen. - è generico dal momento che l'atto di appello si limitava a una mera invocazione circa la concessione di dette attenuanti, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggevano le censure, così legittimando la mancata risposta; Ritenuto, infine con riguardo alle doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso circa il trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la dosimetria della pena (v. pag. 6-7);

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci