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Ordinanza — n. 46660/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for procedural defects and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific legal fact regarding drug quantities and that the sentence was excessive compared to mitigating factors. The court rejected these claims as merely repetitive of previously examined grievances and lacking logical foundation or specific engagement with the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already adequately examined and dismissed by the territorial court with correct legal arguments and non-fractured motivation, or if it is generic and fails to confront the specific criteria adopted by the judges of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances drug trafficking conviction lack of motivation procedural defects traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
23583/24 DE SIMONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pure riaffermato con la memoria, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62 -bis cod.
Art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990
23583/24 DE SIMONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 62 -bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pure riaffermato con la memoria, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE DANIELE nato a ROMA il 29/05/1982 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; /m( N. 23583/24 DE SIMONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 22 ottobre 2024; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 9, là dove si fa riferimento alle oltre mille dosi cocaina suscettibili di essere diffuse sul mercato e alla professionalità dimostrata nella gestione dell'attività illecita);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pure riaffermato con la memoria, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. con la aggravante ex art. 73, co. 6, d.P.R. 309/1990 di cui al capo K), oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, anche quanto allo scostamento dal minimo edittale (v. in particolare pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così