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Ordinanza — n. 46659/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grievances lacking concrete reference to the specific case facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46659/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Di Bona's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. Di Bona argued for leniency under Article 62-bis of the Penal Code but offered only generic complaints without addressing the specific case details. The court rejected these arguments as mere assertions lacking concrete factual support, resulting in the dismissal of the appeal and an order for Di Bona to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal based on generic grievances and the mere citation of precedents without a concrete reference to the specific case facts is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grievances rejection Article 62-bis Penal Code lack of concrete reference court costs and fine attenuazione della pena sanzioni penali indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
23577/24 Di Bona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con le doglianze d attinenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con le doglianze d attinenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 337 cod. pen
23577/24 Di Bona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con le doglianze d attinenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti ex art.
art. 62-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con le doglianze d attinenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BONA GIOVANNI nato a CATANZARO il 27/02/1975 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; ,»)\ N. 23577/24 Di Bona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con le doglianze d attinenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., avanza censure generiche, risolventesi in una mera enunciazione e nella declinazione di precedenti giurisprudenziali senza concreto riferimento al caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1