Cassation court dismisses appeal as groundless repetition of previously rejected arguments regarding drug purity and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the specific legal fact of high drug purity, which could justify subsequent sentencing adjustments. The court ruled that this argument was merely a repetition of a complaint already thoroughly examined and rejected by the territorial court with correct legal reasoning and logical motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 366 c.p.p.: An appeal consisting solely of a repetition of a complaint already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments and logical motivation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO ROSARIO nato a CATANZARO il 23/04/1976 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23574/24 BAGNATO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 2, là dove si fa riferimento all'elevato grado di purezza della sostanza stupefacente, tanto da renderla suscettibile di successivi "tagli");
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il