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Ordinanza — n. 46654/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and citing precedents without specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Amiri Houda inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant's arguments were deemed too generic, relying solely on judicial precedents without detailing the specific legal or factual reasons supporting the censure against the lower court's decision. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are formulated in a wholly generic manner, failing to explicitly state the legal reasons or factual data supporting the censure, and merely referencing precedents without clarifying their connection to the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Supreme Court procedural costs legal reasoning censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIRI HOUDA nato il 03/09/1987 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23488/24 AMIRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure, bensì facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali, senza chiarire il collegamento con il procedimento in esame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18