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Ordinanza — n. 46651/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to specifically deduce statutory mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for the application of statutory mitigating circumstances under Articles 62 and 62-bis of the Penal Code, claiming the first instance judgment failed to address these points. The court rejected these claims because the arguments were not specifically deduced in the appeal, violating the requirement for specific pleading under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds for mitigation are not specifically deduced in the appeal, as generic arguments fail to comply with the statutory requirement for specific pleading.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific pleading requirement statutory mitigation code of criminal procedure penal code articles court costs order logical coherence attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non era stato neppure dedotto fra i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
Art. 62 n. 6 cod. pen.
nonché all'entità complessiva della pena, oltre che generici, sono a- specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 62-bis cod. pen.
nonché all'entità complessiva della pena, oltre che generici, sono a- specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 368 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non era stato neppure dedotto fra i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADEI MASSIMILIANO nato a BERGAMO il 02/03/1970 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23474/24 CADEI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen. nonché all'entità complessiva della pena, oltre che generici, sono a- specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. non era stato neppure dedotto fra i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il