Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for lack of specific arguments and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Corbetta, Vasi, Iuliano, and Nikolla inadmissible. The appellants challenged their convictions for crimes including theft and aggravated assault, arguing against the court's factual findings and sentencing. The court rejected these claims because the arguments lacked specificity, failed to engage with the evidence, and were merely repetitive of issues already dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 61 n. 1 c.p.; Art. 13 comma 3-quater d.lvo 286/1998: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they lack specific arguments, fail to confront the evidence adduced by the lower court, or merely reproduce issues already decided without new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORBETTA SIMONE nato a MERATE il 20/09/1984 VASI FILADELFIO nato a VARESE il 05/05/1976 IULIANO GIOVANNI nato a POLLA il 09/08/1987 NIKOLLA OKTOVIAN nato il 16/09/1966 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23473/24 CoRBETTA + 3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen. (Corbetta) e lesioni aggravate (tutti); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso di Iuliano risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, là dove sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici ivi compreso l'elemento psicologico (v. in particolare pag. 41- 45);
Ritenuto che le doglianze contenute nei sovrapponibili ricorsi di Corbetta e Vasi circa la pretesa insussistenza dell'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (pag. 45,46); Ritenuto inoltre che la doglianza di cui al primo motivo di ricorso di Nikolla (relativa al mancato riconoscimento della causa di improcedibilità di cui all'art. 13, comma 3-quater d.lvo. 286/1998) è a-specifica, in quanto non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (pag. 36-37);
Ritenuto infine che le censure di Iuliano e Nikolla in punto di trattamento sanzionatorio e, segnatamente, relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono prive di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva a fronte delle condotte poste in essere (pag. 50 per Iuliano) e della genericità delle allegazioni (pag. 51 per Nikolla); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende