Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and lacks specific merit arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the crime specified in Article 337 of the Penal Code, but the court found the complaints to be generic and merely repetitive of issues already examined by the lower court. The decision rests on the finding that the appellant failed to provide specific arguments challenging the appellate court's detailed reasoning on the required legal elements and the negative prognostic judgment regarding suspended sentence eligibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic complaints or mere reproductions of lower court reasoning without new scrutiny of the merits render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEGGAG MOHAMED AMINE nato il 04/09/1981 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23436/24 Cheggag OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incri mi natrice;
Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è privo di specificità, avendo la Corte argomentato circa il giudizio prognostico negativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1