Cassation court dismisses appeal as generic complaints fail to challenge appellate court's merit assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding liability for the crime of assault, but the court found these complaints merely repetitive of previously reviewed criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal did not sufficiently challenge the appellate court's detailed and logical evaluation of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic and merely reproduce censure already examined by the territorial court without providing a specific and adequate scrutiny of the appellate court's merit assessment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USCE ALESSANDRO nato a MONZA il 10/07/1977 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23421/24 Uscè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si sostiene il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni contestato al capo B) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/