Ordinanza — n. 46643/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUDI HAMZA nato il 21/01/1995 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23410/24 Daoudi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 46643/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio sono privi di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva a fronte di una personalità negativa e dell'intensità del dolo sotteso al commesso reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUDI HAMZA nato il 21/01/1995 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23410/24 Daoudi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio sono privi di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva a fronte di una personalità negativa e dell'intensità del dolo sotteso al commesso reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il