Ordinanza — n. 46641/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REATEGUI TOCON GUSTAVO ANDRES nato il 03/06/1984 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23382/24 REATEGUI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo anche alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nonché all'entità complessiva della pena, oltre che generici, sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (cfr. pagg. 8-10);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46641/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23382/24 REATEGUI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo anche alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nonché all'entità complessiva della pena, oltre che generici, sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (cfr. pagg. 8-10);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REATEGUI TOCON GUSTAVO ANDRES nato il 03/06/1984 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23382/24 REATEGUI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo anche alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nonché all'entità complessiva della pena, oltre che generici, sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (cfr. pagg. 8-10);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il