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Ordinanza — n. 46529/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism recognition as lower court's merit judgment is unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46529/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mazzilli Fabio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already examined the recidivism issue on the merits and issued an unreviewable judgment of fact. The cassation court found no grounds for review as the lower court's reasoning was not manifestly illogical or contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review a judgment of fact or merit that has been expressly examined by the Court of Appeal, as such judgments are unreviewable in the interest of legal certainty.

Parole chiave

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recidivism recognition merit judgment review Cassation inadmissibility unreviewable fact finding procedural costs award recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZILLI FABIO nato a BARI il 17/12/1980 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mazzilli Fabio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, concernente il riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente esaminato la questione, esprimendo un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, non emergendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este ore La Presi,dete