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Ordinanza — n. 46528/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for re-reading facts without showing manifest illogicality or contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46528/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought a re-evaluation of factual elements already valued by lower courts, but the court found the request generic. Consequently, the court ruled that no manifest illogicality or contradiction emerged from the lower court's fact-finding to justify a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-reads facts already valued by lower courts without demonstrating manifest illogicality or contradiction.

Parole chiave

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generic appeal manifest illogicality contradiction in facts Cassation inadmissibility re-reading of facts recupero delle spese esecutive rimborso delle spese di viaggio flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO MICHELE nato a TERLIZZI il 15/01/1994 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di De Gennaro Michele avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico, introducendo una rilettura in punto di fatto degli elementi valorizzati dalle conformi sentenze di merito, senza che emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (pg. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consi ere