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Ordinanza — n. 46527/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as late objection to prosecutor's conclusions is procedurally infondate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for nullity based on the late submission of the Prosecutor General's written conclusions, but the court found this objection manifestly unfounded. The court ruled that such objections must have been raised timely with the initial memorials filed within five days of the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 362 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An objection to the nullity of the Prosecutor General's conclusions must be raised timely with the initial memorials; a late objection is inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity late objection Prosecutor General written conclusions inadmissible appeal procedural time limits Corte di Cassazione eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 362 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 1107 del 6/12/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESENO ELISEO nato a FOGGIA il 07/08/1972 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Monteseno Eliseo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'eccepita nullità derivante dal tardivo invio delle conclusioni scritte del Procuratore generale è manifestamente infondata, posto che la stessa doveva essere tempestivamente eccepita con le memorie da depositarsi entro cinque giorni dall'udienza (Sez.6, n. 1107 del 6/12/2022, dep.2023, n. 284164); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere est ore La Presidente