Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46526/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46526/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONACI GIOVANNI nato il 18/11/1969 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA A1vr3VA CI io(. (YI letto il ricorso proposto nell'interesse di egaffEE~I~ avverso e(' sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato atto che, nell'impossibilità di acquisire il provvedimento originale, è stato comunque esaminato il dispositivo inserito nel CED del Ministero dell'Interno, dal quale era possibile evincere gli orari e le modalità entro le quali il ricorrente poteva svolgere attività lavorativa; rilevato che, in ordine alla dedotta particolare tenuità del fatto, la motivazione non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, è insuscettibile di censure in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46526/2024 — snpen · Corte di Cassazione: (YI letto il ricorso proposto nell'interesse di egaffEE~I~ avverso e(' sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato atto che, nell'impossibilità di acquisire il provvedimento originale, è stato comunque esaminato il dispositivo inserito nel CED del Ministero dell'Interno, dal quale era possibile evincere gli orari e le modalità entro le quali il ricorrente poteva svolgere attività lavorativa; rilevato che, in ordine alla dedotta particolare tenuità del fatto, la motivazione non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, è insuscettibile di censure in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
giorni d'indennizzo senza controllo durata legale del lavoro ore di lavoro non effettuate registrazione delle ore di lavoro termine calcolato a ore perdita di lavoro usuale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONACI GIOVANNI nato il 18/11/1969 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA A1vr3VA CI io(. (YI letto il ricorso proposto nell'interesse di egaffEE~I~ avverso e(' sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato atto che, nell'impossibilità di acquisire il provvedimento originale, è stato comunque esaminato il dispositivo inserito nel CED del Ministero dell'Interno, dal quale era possibile evincere gli orari e le modalità entro le quali il ricorrente poteva svolgere attività lavorativa; rilevato che, in ordine alla dedotta particolare tenuità del fatto, la motivazione non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, è insuscettibile di censure in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere stensore La Presidente