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Ordinanza — n. 46525/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as specific only because it merely criticizes insufficient motivation without addressing substantive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was aspecific, focusing solely on the insufficient motivation of the appellate judgment. The appellant failed to engage with the specific and well-founded arguments presented by the lower courts regarding the case merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is aspecific, meaning it merely criticizes the lack of motivation in the lower court's decision without confronting the substantive arguments upon which that decision is based.

Parole chiave

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aspecific appeal insufficient motivation Court of Cassation procedural inadmissibility substantive arguments difetto di motivazione motivi di rigore allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGOLINI GIANFRANCO nato a BRINDISI il 19/05/1987 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ugolini Gianfranco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è aspecifico, risolvendosi nella nnera censura dell'insufficiente motivazione della sentenza di appello, senza confrontarsi con gli argomenti - invero puntuali e concordemente valutati dai giudici di primo e secondo grado - sui quali si fonda la sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere esten La Presidente