Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46524/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts are non-justiciable and motivation lacks illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for recognition of personal use and a minor offense scenario, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision rests on the principle that factual evaluations by the lower court cannot be challenged on appeal unless they are illogical or contradictory.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals against judgments on facts are inadmissible unless the lower court's motivation is manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal factual evaluation review manifest illogicality non-justiciable facts procedural costs imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRISONE LUCA nato a LECCE il 27/11/1971 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Frisone Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo (concernente l'omesso riconoscimento dell'uso personale), nonché il secondo motivo (concernente il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve) sono manifestamente infondati, non potendosi sindacare in sede di legittimità le valutazioni compiute dal giudice di merito in punto di fatto, non emergendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere e nsore La Presidente