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Ordinanza — n. 46523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omitting personal use recognition and specific sanction arguments as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground regarding omitted personal use recognition was rejected because factual evaluations by the lower court cannot be reviewed on appeal unless they are illogical or contradictory. The second ground concerning sanction treatment was deemed too general because the appellant failed to specify the reasons for their claim.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against judgments on personal use recognition are inadmissible if factual assessments lack illogicality, and grounds must be specific with articulated reasons.

Parole chiave

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personal use recognition sanction treatment inadmissible appeal factual review specificity requirement sostanze soggette a restrizione uso personale abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCOLOTTI GIANNI nato a GENZANO DI ROMA il 27/12/1976 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruscolotti Gianni avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo, concernente l'omesso riconoscimento dell'uso personale, è manifestamente infondato, non potendosi sindacare in sede di legittimità le valutazioni compiute dal giudice di merito in punto di fatto, non emergendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; rilevato che l'ulteriore motivo, concernente plurimi aspetti del trattamento sanzionatorio, è aspecifico, posto che a fronte della sua enunciazione non si indicano le ragioni della pretesa fondatezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente