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Ordinanza — n. 46521/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigation argument at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant had added a new argument regarding the precedence of generic mitigating circumstances over recidivism, but explicitly waived all other appeal grounds during the second instance hearing. Consequently, the court ruled that the waiver extended to the newly added argument, rendering the entire appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant waives all grounds during the second instance, including any newly added arguments, thereby forfeiting the right to raise them before the Court of Cassation.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds newly added arguments inadmissibility of appeal generic mitigating circumstances recidivism precedence second instance waiver procedural costs rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO STEFANO nato a FRIBURGO( SVIZZERA) il 22/08/1987 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Garofalo Stefano avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, concernente l'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, con riguardo al reato posto in continuazione con quello più grave oggetto di separato giudizio, è inammissibile; rilevato che il suddetto motivo veniva proposto con i motivi aggiunti contenuti nella memoria depositata il 30.11.2023, cui seguiva l'udienza del 15.12.2023 nel corso della quale l'imputato rinunciava a tutti i motivi di appello, tranne quello inerente la continuazione, sicchè deve ritenersi che la rinuncia abbia riguardato anche il riconoscimento della prevalenza delle generiche sulla recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere-: La Pr