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Ordinanza — n. 46520/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as the lower court's reasoning was sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rossini Michele inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already substantively rejected the claim for generic mitigating circumstances, finding the appellant's arguments insufficient. Consequently, the cassation court upheld this decision without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is based on sufficient reasoning that refutes the appellant's claims, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal sufficient reasoning manifestly unfounded procedural costs Cassation review lower court reasoning attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSINI MICHELE nato a BARI il 01/10/1998 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rossini Michele avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, concernente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivatamente risposto alle censure sollevate dal ricorrente (pg.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este ore La Presicinte