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Ordinanza — n. 46514/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and late request for substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Annalisa Terracciano inadmissible due to its generic nature and the failure to specify legal vices. The court noted that the request for substitute penalties was raised for the first time in the final instance, violating procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must be specific regarding the grounds of error, and requests for substitute penalties cannot be introduced for the first time in the final instance.

Parole chiave

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generic appeal substitute penalties final instance procedural inadmissibility court costs criminal appeal Corte di Cassazione sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO ANNALISA nato a POLLENA TROCCHIA 11 13/06/1992 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Terracciano Annalisa avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico non specificando le ragioni del vizio in cui sarebbe incorsa la Corte di appello; rilevato che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive non può essere avanzata, per la prima volta, in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere esten ore La Presidente