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Ordinanza — n. 46513/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic for failing to specify grounds regarding necessity defense error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's request was deemed generic because it merely complained about the failure to recognize the state of necessity without detailing the specific reasons for the appellate court's alleged error. Consequently, the court rejected the appeal on procedural grounds due to the lack of substantive argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specify the grounds for the alleged error; a generic complaint without specific reasons renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal state of necessity generic complaint procedural defect Cassation procedure necessità medica inesigibile malgrado lesioni salute perizia medica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MASSIMO nato a NAPOLI il 17/03/1973 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di De Luca Massimo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico, lamentando l'omesso riconoscimento dello stato di necessità, senza neppure specificare le ragioni dell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel disattendere tale richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere esten La Presidente