Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding offensive speech and lack of leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuffrida Carlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground unfounded because the offensive remarks were made in front of a large crowd surrounding the police vehicle. The second and third grounds regarding the lack of particular leniency and generic mitigating circumstances were also rejected due to the court's unassailable finding of the defendant's persistent conduct and the gravity of the act. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the lower court's factual findings regarding the context of offensive speech and the gravity of the defendant's conduct are unassailable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA CARLO nato a CATANIA il 13/03/1992 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuffrida Carlo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dando atto la C.d.a che le frasi offensive vennero pronunciate in presenza di una moltitudine di persone che circondavano il mezzo della Polizia penitenziaria sul quale l'imputato stava salendo; rilevato che il secondo motivo e terzo motivo, relativi all'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello - con motivazione in punto di fatto incensurabile in questa sede - dato atto della pervicacia della condotta e, quindi, della gravità della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere esten dre La PresiAente